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Impugnazioni civili - appello - eccezioni - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 02/04/2012

Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Effetto devolutivo pieno - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Decadenza maturata nel giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie relativa all'eccezione di incompetenza territoriale. 

Al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. ed il relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, pur attenendo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; tuttavia, tale effetto devolutivo non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d'incompetenza ex art. 9 legge fall., poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l'eccezione d'incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l'eccezione fosse fondata, di ricominciare "ex novo" innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5257 del 02/04/2012