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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15933 del 20/09/2012

Procedimento per convalida di sfratto per morosità - Mancata comparizione dell'intimante - Provvedimento che addossa all'intimante le spese di lite - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Appellabilità - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15933 del 20/09/2012

Nel procedimento per convalida di sfratto, ove il locatore intimante non compaia all'udienza indicata nell'atto di citazione ed il conduttore intimato, comparso a tale udienza, chieda la condanna del locatore alle spese, è impugnabile con l'appello, e non con il ricorso straordinario per cassazione, il provvedimento col quale il giudice, ai sensi dell'art. 662 cod. proc. civ., dichiarata l'estinzione del procedimento di convalida, ponga le spese di giudizio a carico dell'intimante, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca - a differenza di quanto previsto dall'art. 306 comma 4, cod. proc. civ., - un'espressa previsione di non impugnabilità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15933 del 20/09/2012