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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16122 del 21/09/2012

Abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. - Disciplina transitoria - Ricorso avverso sentenza pubblicata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Formulazione del quesito di diritto - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16122 del 21/09/2012

Non è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano stati illustrati con la formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ., seppur non richiesti dalla norma processuale applicabile "ratione temporis", secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 58, quinto comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata successivamente all'entrata in vigore di tale legge, in quanto, esclusa qualsivoglia invalidità espressa, anche la nullità a rilevanza variabile, prevista dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione al difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, non è configurabile nel caso in cui l'atto, munito del contenuto prescritto dalla legge, contenga altresì elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16122 del 21/09/2012