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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18977 del 08/08/2013

Procedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. - Statuizioni risarcitorie e sanzionatorie - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., esaurita la fase del reclamo - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18977 del 08/08/2013

Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18977 del 08/08/2013