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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 24/03/2006

Omissione o errata indicazione delle norme violate - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Limiti - "Error in procedendo" - Denuncia in cassazione come violazione di norma sostanziale - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 24/03/2006

Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la esatta indicazione delle disposizioni di legge delle quali viene lamentata l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti l'omessa pronuncia da parte del giudice del merito ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale (art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.), anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo" (in relazione al numero 4 del citato art. 360).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 24/03/2006