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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015

Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decida nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di vizio di costituzione del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto un vizio relativo alla costituzione del giudice in primo grado, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., non rilevato dalla corte d'appello, che aveva deciso la causa nel merito).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18578 del 21/09/2015