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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015

Condizioni - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata - Necessità - Formulazione di generiche perplessità - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in materia di protezione internazionale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015

Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento. (Nella specie, la S.C., a fronte di una motivazione con la quale il giudice "a quo", nel riconoscere il diritto dello straniero alla protezione internazionale, aveva dettagliatamente descritto la situazione di violenza indiscriminata esistente sul territorio nigeriano, ha ritenuto l'atto di appello proposto dal Ministero dell'interno carente di specifiche contestazioni).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015