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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte personalmente - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014

La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014