Skip to main content

Svolgimento non autorizzato di attività di lavoro – Cass. n. 9120/2023

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Svolgimento non autorizzato di attività di lavoro - Recesso datoriale ex art. 1, comma 61, l. n. 662 del 1996 - Obbligatorietà - Esclusione - Valutazione di proporzionalità - Necessità.

 

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9120 del 31/03/2023 (Rv. 667172 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119

 

Corte

Cassazione

9120

2023