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Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9096 del 18/05/2020 (Rv. 657671 - 01)

Psicologo penitenziario - Trasferimento presso il S.S.N. - Nuovo inquadramento - Qualifica dirigenziale non medica - Spettanza - Fondamento.

Agli psicologi penitenziari trasferiti presso il S.S.N. spetta la qualifica di dirigente sanitario non medico, area III, secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 1 aprile 2008, delegato all'inquadramento del personale trasferito ai sensi del c.c.n.l. del comparto di destinazione, senza che ciò determini l'illegittima attribuzione di mansioni superiori o la violazione del principio dell'accesso alla qualifica dirigenziale previo pubblico concorso, trattandosi di personale già appartenente al ruolo dell'amministrazione penitenziaria, né una lesione dei principi di economicità e buon andamento, in quanto il passaggio delle funzioni di medicina penitenziaria al S.S.N. è stato accompagnato dal trasferimento anche delle relative risorse finanziarie.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9096 del 18/05/2020 (Rv. 657671 - 01)