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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21193 del 27/08/2018

Pubblico impiego privatizzato - Notizia dell’infrazione acquisita prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - “Ius superveniens” - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la notizia dell'infrazione sia stata acquisita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, e l'amministrazione abbia optato per il differimento dell'iniziativa disciplinare all'esito del giudizio penale, la fattispecie resta regolata dalla disciplina previgente, in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono stati posti in essere, sicché non vi è alcun onere di riattivazione del procedimento in conseguenza della definitiva soppressione della regola della pregiudizialità penale ad opera della novella.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21193 del 27/08/2018