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impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8410 del 05/04/2018

Procedimento disciplinare - Applicazione della disciplina di cui all'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009 - Contemporanea pendenza del procedimento penale - Obbligo di sospensione - Esclusione.

Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell'accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8410 del 05/04/2018