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impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 752 del 15/01/2018

Pubblico impiego privatizzato - Assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore - Diritto al trattamento retributivo proprio della qualifica superiore - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all’ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l’esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali ad un ispettore generale dell’Inps, in sostituzione della dirigente assente per maternità, valorizzando la sola sottoscrizione dei prospetti relativi alla distribuzione del lavoro straordinario, senza procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla titolare dell’ufficio).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 752 del 15/01/2018