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Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13014 del 24/05/2017

Dipendenti provenienti da varie amministrazioni destinati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Misure differenziate dell'indennità di amministrazione - Violazione del principio di parità di trattamento - Esclusione - Ragioni.

In relazione alla destinazione di dipendenti provenienti da varie amministrazioni nel Ministero, di nuova istituzione ex art. 1 della l. n. 537 del 1999, dei trasporti e della navigazione, e successivamente in quello, istituito ex art. 41 del d.lgs. n. 300 del 1999, delle infrastrutture e dei trasporti, non sono identificabili misure dell'indennità di amministrazione riferibili al personale dei suddetti enti, e la perdurante previsione del c.c.n.l. comparto Ministeri del 12 giugno 2003, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, di misure differenziate di tale indennità, a seconda delle amministrazioni di provenienza, non può considerarsi discriminatoria, con riferimento al principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che non esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro, né illegittima per violazione dell'art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 177 del 2001, che ha previsto l'avvio, da parte della stessa contrattazione, dell'omogeneizzazione delle indennità corrisposte al menzionato personale confluito, avendo tale c.c.n.l. accordato lo stesso aumento, in cifra, per i lavoratori provenienti dalle varie amministrazioni, e quindi ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13014 del 24/05/2017