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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8722 del 04/04/2017

Incompatibilità assoluta - Conseguenze – Cessazione automatica - Responsabilità disciplinare - Condizioni.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di incompatibilità assoluta vengono in rilievo due diversi aspetti: l’uno, relativo alla cessazione automatica del rapporto, che si verifica qualora essa non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente con la diffida, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957; l’altro, inerente alla responsabilità disciplinare, per violazione dell'obbligo di esclusività, che può essere ravvisata anche ove l’incompatibilità venga rimossa, ed in tale ultimo caso la sanzione irrogata dal datore di lavoro deve essere proporzionata alla gravità della condotta, da valutarsi negli aspetti oggettivi e soggettivi, in relazione alla quale assumono particolare rilievo il comportamento del dipendente dopa la diffida e la mancata rimozione della incompatibilità.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8722 del 04/04/2017