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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22487 del 04/11/2016

Procedimento disciplinare - Istituzione "ex novo" ed espressa dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non postula l'istituzione "ex novo" dell'ufficio competente, né una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all'organo che l'ha irrogata sia stata attribuita, in modo univoco e chiaro, la potestà di gestione del personale. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha dichiarato legittimo il licenziamento disposto dal direttore generale, ritenendo irrilevante che l'ente si fosse dotato di un ufficio per i procedimenti disciplinari solo dopo l'adozione del provvedimento espulsivo).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22487 del 04/11/2016