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Impiego pubblico - impiegati dello stato - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9630 del 11/05/2016

Titolari di uffici dirigenziali non generali - Funzioni ex artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Contenuto - Potere di spesa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di funzioni dei dirigenti pubblici di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, la competenza in materia di spesa appartiene solo ai titolari di uffici dirigenziali generali, sicché gli altri dirigenti la esercitano in via derivata, mediante apposita delega, adottando atti e provvedimenti amministrativi di rilevanza esterna nell'ambito dell'attuazione di progetti e delle gestioni loro assegnate dai dirigenti superiori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la qualifica dirigenziale ritenendone un connotato indefettibile la gestione di un "budget" di spesa).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9630 del 11/05/2016