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Impiego pubblico - Procedimento disciplinare Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 8 luglio-7 novembre 2003, n. 7104

Lavoro - Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Valutazione della prova - Discrezionalita' ) Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 8 luglio-7 novembre 2003, n. 7104

Lavoro - Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Valutazione della prova - Discrezionalita'  (Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 8 luglio-7 novembre 2003, n. 7104)

Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 8 luglio-7 novembre 2003, n. 7104

Fatto

Il sindaco di Sant’Agata Bolognese con nota 25 gennaio 1990 n. 508 ha contestato al signor Rxxxxxx, agente della polizia municipale, otto addebiti disciplinari in relazione ad altrettanti episodi d’ostruzionismo nel servizio, segnalati dal caposettore competente; acquisite le sue discolpe, la giunta comunale, con deliberazione 20 febbraio 1990 n. 71 lo ha deferito alla commissione di disciplina. Il Consiglio comunale con deliberazione 15 marzo 1990 n. 29 ha effettuato le designazioni di sua competenza per la composizione della commissione di disciplina, e il sindaco con lettera spedita il 4 maggio 1990 ha inviato gli atti al presidente del tribunale di Bologna perché convocasse a commissione di disciplina.

Con atto 5 novembre 1990 n. 5793, contenente anche sospensione cautelare dal servizio per dieci giorni, il sindaco, in seguito ad altre segnalazioni e agli esposti della signora Patrizia Fantoni, impiegata dell’ufficio di segreteria, ha contestato al signor Rxxxxxx un continuo atteggiamento d’insolenza verso le colleghe dell’ufficio di segreteria e, più specificamente un inammissibile episodio di violenze verbali nei confronti della signora Fantoni.

Il presidente del tribunale, dopo aver acquisito anche le designazioni di competenza della prefettura, con decreto del 14 febbraio 1991 ha convocato la commissione per l’esame del primo dei due procedimenti disciplinari. La commissione il 15 marzo 1991 si è riconvocata per il 6 aprile 1991 per l’esame congiunto dei due procedimenti disciplinari (e di un terzo che non viene in considerazione nel presente giudizio), e in quest’ultima seduta, sentito l’incolpato, ha ritenuto fondati e rilevanti gli addebiti e ha proposto la sanzione della riduzione dello stipendio per un mese. La giunta comunale, con deliberazione 7 maggio 1991 n. 240, ha fatto propria la proposta ed irrogato la sanzione.

Il signor Rxxxxxx con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna notificato il 14 giugno 1991 ha impugnato il provvedimento, deducendo due motivi. Con il primo motivo ha eccepito, relativamente al primo dei due procedimenti disciplinari, l’intervenuta estinzione ai sensi dell’articolo 120 dello statuto degl’impiegati civile dello Stato emanato con Dpr 3/1957. Con il secondo motivo, relativo ad ambo i procedimenti disciplinari, ha confutato tutti i singoli addebiti.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il primo motivo (assorbente per quanto riguarda il primo dei due procedimenti), rilevando che la legge 142/90 sulle autonomie locali nell’articolo 51 ha stabilito l’applicazione, agli enti locali, delle norme sul procedimento disciplinare previste per i dipendenti civili dello Stato, tra cui dunque anche l’articolo 120 del relativo statuto, sopra citato, che precede l’estinzione del procedimento disciplinare quando trascorrano novanta giorni senza atti del procedimento medesimo. Ha accolto il secondo motivo per quanto riguarda il secondo dei due procedimenti disciplinari perché, in presenza dell’accusa della signora Fantoni e del diniego dell’incolpato, l’amministrazione non aveva fornito la prova del fatto.

Appella il Comune il quale contro il capo della sentenza che ha accolto il primo motivo deduce che gli atti di sua competenza sono stati emanati prima dell’entrata in vigore della legge 142/90,vigente il Testo unico della legge comunale e provinciale emanata con regio decreto 383/34, che non contiene una disposizione come quella dell’articolo 120 citato. Sul capo che ha accolto il secondo motivo relativamente al secondo dei due procedimenti disciplinari, fa presente che le dichiarazioni della signora Fantoni sono state ritenute attendibili dalla commissione di disciplina e che tale valutazione rientra nella sfera di discrezionalità della Pubblica amministrazione.

Il signor Rxxxxxx, costituitosi in giudizio, ripropone le censure non esaminate dal giudice di primo grado.

Diritto

Il primo motivo d’appello non è fondato. La disposizione dell’articolo 120 dello statuto degl’impiegati civile dello Stato emanato con Dpr 3/1957, relativa all’estinzione dei procedimenti disciplinari nel corso dei quali decorrano novanta giorni senza il compimento di atti di procedura, è una norma di garanzia per l’impiegato, e pertanto, ancorché effettivamente essa fosse stata dettata per un procedimento disciplinare che si compie all’interno di un’unica amministrazione (il ministero), essa va applicata anche nel caso in cui il ritardo sia imputabile a un’autorità terza che interviene nel procedimento disciplinare (come è il caso, appunto, degli enti locali) anziché all’amministrazione che ha iniziato il procedimento medesimo; perché tale circostanza è irrilevante dal punto di vista della garanzia dell’impiegato e perché, diversamente, la norma sarebbe vanificata. D’altra parte non rileva che il procedimento sia cominciato prima dell’entrata in vigore della legge 142/90 sugli enti locali (il cui articolo 51 ha reso applicabile a tali enti le norme sui procedimenti disciplinari degl’impiegati civili dello Stato), anche solo considerando che dopo l’entrata in vigore della legge si è consumato per intero il periodo d’inerzia contemplato dal citato articolo 120.

È invece fondato il secondo motivo, perché, come giustamente rileva il comune appellante, le valutazioni delle prove raccolte nel giudizio disciplinare rientrano nella discrezionalità valutativa dell’amministrazione. Nel caso in esame poi il giudice di primo grado ha affermato la regola secondo cui si dovrebbe effettuare una ponderazione puramente algebrica tra l’esposto di chi denuncia un fatto circostanziato, da una parte, e dall’altra il diniego d’un incolpato del quale, oltretutto, risultava ampiamente che era aduso a comportamenti del genere; e tale regola non ha fondamento né normativo né logico, ed è anzi contraria al principio di libera valutazione delle prove alle quali è informato l’ordinamento giuridico; né si può negare a una commissione di disciplina presieduta dal presidente del tribunale la capacità di discernere il vero dal falso.

In conclusione il provvedimento disciplinare rimane annullato nella sola parte che ha ritenuto l’incolpato responsabile delle contestazioni disciplinari contenute nella nota del sindaco 25 gennaio 1990 n. 508, anziché dichiarare l’estinzione del provvedimento; mentre rimane ferma la dichiarazione di responsabilità disciplinare per i fatti contestati con la nota 5 novembre 1990 n. 5793. L’amministrazione dovrà pertanto nuovamente determinare la misura della sanzione, che è stata irrogata cumulativamente per i due addebiti.

L’accoglimento solo parziale dell’appello e il conseguente rigetto parziale dell’originaria impugnazione del provvedimento disciplinare costituiscono giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio dei due gradi.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sezione quinta), accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe, come specificato in motivazione, e compensa le spese di giudizio.

Ordina al comune di Sant’Agata Bolognese di dare esecuzione alla presente decisione.