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Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10969 del 27/05/2015

Dipendente titolare di posizione organizzativa - Retribuzione di risultato - Erogazione - Condizioni - Mancata costituzione del nucleo di valutazione - Rilevanza - Limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10969 del 27/05/2015

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del c.c.n.l. del comparto regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, attribuisce ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10969 del 27/05/2015