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Azione di risarcimento del danno alla salute – Cass. n. 5668/2023

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento - Inerzia della P.A. nell'emissione dei provvedimenti necessari - Azione di risarcimento del danno alla salute - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della P.A. qualora sia dedotta l'omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, in quanto l'azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo. (Nella specie, regolando un conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato il provvedimento del tribunale, il quale - ritenendo che la domanda riguardasse il mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico - l'aveva declinata).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5668 del 23/02/2023 (Rv. 666891 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

5668

2023