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Prescrizione per non uso di un enfiteuta – Cass. n. 6127/2023

Enfiteusi - estinzione - prescrizione del diritto dell'enfiteuta - Coenfiteusi - Prescrizione per non uso di un enfiteuta - Legittimazione all'eccezione - Del concedente - Sussistenza - Del coenfiteuta - Limiti e condizioni.

 

In caso di contitolarità di enfiteusi, uno dei coenfiteuti non è legittimato ad eccepire in proprio favore la prescrizione estintiva per non uso del diritto di un altro coenfiteuta ai sensi dell'art. 970 c.c., in quanto l'effetto della prescrizione estintiva è la riespansione del dominio diretto del concedente, non già l'espansione del dominio utile di un coenfiteuta a danno di un altro, che può avvenire, invece, nel caso in cui un coenfiteuta eserciti il possesso corrispondente all'esercizio esclusivo dell' enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri coenfiteuti, divenendo così l'unico titolare, per usucapione, del diritto di enfiteusi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6127 del 01/03/2023 (Rv. 667155 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0970

 

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Cassazione

6127

2023