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Edilizia popolare ed economica - ina-casa Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19951 del 12/07/2023 (Rv. 668147 - 01)

Patrimonio indisponibile - Sottrazione alla destinazione pubblica di abitazione per non abbienti - Nei modi stabiliti dalla legge - Necessità - Conseguenze - Usucapione di diritti reali sui singoli appartamenti - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19951 del 12/07/2023 (Rv. 668147 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0830, Cod_Civ_art_0828