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Valore del credito ammesso al passivo fallimentare – Cass. n. 5757/2023

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Valore della causa - Criterio di individuazione - Valore del credito ammesso al passivo fallimentare - Sussistenza - Somma di cui al piano di riparto esecutivo - Esclusione - Fondamento.

 

Ai fini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023 (Rv. 667154 - 01)

 

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Cassazione

5757

2023