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Risarcimento del danno da inumana detenzione – Cass. n. 8878/2023

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - trattamento della persona - trattamento degradante - Risarcimento del danno da inumana detenzione - Spazio individuale intramurario inferiore a 3 mq. - Violazione dell'art. 3 CEDU - Presunzione - Fattori compensativi - Rilevanza - Onere della prova - Fattispecie.

 

In tema di risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, qualora, in una cella collettiva, la superficie utilizzabile da ciascun detenuto risulti inferiore a 3 mq., sussiste la "forte presunzione" della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, la quale, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, può essere superata attraverso il riscontro di adeguati fattori compensativi (che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell'offerta di attività in ampi spazi all'esterno della cella, nell'assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione) - la cui sussistenza è onere dello Stato, convenuto in giudizio, provare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto superata la suddetta presunzione, sulla scorta del mero, generico richiamo alle risultanze di una relazione della casa circondariale, da cui emergeva che ai detenuti fosse assicurata la possibilità di fruire di attività ricreative e sportive, trascurando di prendere in esame le altre circostanze analiticamente evidenziate dal ricorrente, quali l' ulteriore riduzione degli spazi a 1.20 mq "pro capite" per l'ingombro del tavolino - da riporre in bagno per potersi coricare nel letto -; l’assenza di acqua calda; l'inadeguatezza del riscaldamento; il turno doccia tre volte a settimana con acqua fredda; la permanenza complessiva all'interno della cella per quindici ore giornaliere).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8878 del 29/03/2023 (Rv. 667241 - 01)

 

Corte

Cassazione

8878

2023