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Irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti – Cass. n. 26854/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti - Domanda di equa riparazione - Termine di proponibilità.

 

In caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), può essere proposta anche all'esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dall'art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26854 del 04/10/2021 (Rv. 662372 - 01)

 

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Cassazione

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