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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 95 del 07/01/2016

Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Termine di durata ragionevole del processo - Periodo rilevante - Decorrenza - Dall'1 agosto 1973 - Fondamento.

Posto che la finalità della l. n. 89 del 2001 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell'istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all'1 agosto 1973 - data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 95 del 07/01/2016