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convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 27/09/2006

Legge n. 89 del 2001 - Equo indennizzo - Determinazione della durata processuale - Rinvii richiesti dalle parti - Detrazione dalla durata complessiva - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 27/09/2006

Ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, correttamente il giudice dell'equa riparazione detrae dalla durata complessiva del processo il dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti. Né tale conclusione può essere confutata con il rilievo che il giudice istruttore avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri d'ufficio per impedire manovre dilatorie, potendo siffatto argomento essere utilmente invocato solo dalla parte che si è invano opposta ai rinvii, mentre non giova alla parte che ne è direttamente responsabile per averli richiesti, o per avervi consentito, in base a valutazioni di propria convenienza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 27/09/2006