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Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023 (Rv. 668324 - 01)

Contratto misto di vendita e di appalto - Disciplina - Criterio della prevalenza in base alla volontà delle parti - Diversa disciplina della garanzia per vizi - Applicazione della garanzia per i vizi del contratto prevalente - Fondamento - Fattispecie.

In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023 (Rv. 668324 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_1667