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Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione – Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016

Interpretazione del contratto - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni e limiti.

L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti

Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016