Diversamente che nell'ipotesi della domanda giudiziale, in cui è impossibile individuare «la comune intenzione delle parti», i canoni ermeneutici negoziali sono applicabili all'arbitrato irrituale poiché le parti affidano all'arbitro la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento negoziale, riconducibile all'istituto del mandato collettivo o congiunto, mediante una composizione amichevole ovvero un negozio di accertamento riferibile alla volontà delle stesse parti, le quali si impegnano a considerare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa volontà.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014