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contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4065 del 20/02/2014

Acquisto di un bene in vista di una successiva concessione dello stesso in locazione finanziaria ad un terzo - Vizio del consenso incidente sulla formazione della volontà del concedente - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4065 del 20/02/2014

Il contratto di acquisto di un bene, pur se stipulato in vista di una successiva concessione in locazione finanziaria ad un terzo, può essere annullato per vizio del consenso che abbia inciso sulla formazione della volontà dell'acquirente, che è legittimato a chiederne l'annullamento anche quando, come concedente, agisca nella veste di mandatario dell'utilizzatore, atteso che, da un lato viene in rilievo, in ogni caso, un mandato "in rem propriam" e senza rappresentanza, mentre, dall'altro, presupposto del contratto di leasing è costituito dalla proprietà o dalla legittima disponibilità giuridica, in capo al concedente, del bene concesso in locazione, e, in tali operazioni, sussiste un collegamento funzionale tra vendita e locazione finanziaria tale da determinare una "diffusione", dall'uno all'altro dei contratti, delle cause di nullità, annullamento e risoluzione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4065 del 20/02/2014

 ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

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