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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 19958/2005

Sentenza declinatoria della competenza - Concomitante dichiarazione di revoca di provvedimento di sequestro - In applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma quinto, d.l. n. 571 del 1994, conv. in legge n. 673 del 194 - Relativa statuizione - Qualificabilità come statuizione sul merito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità della sentenza con il regolamento necessario di competenza.

Deve considerarsi esclusivamente una pronuncia soltanto sulla competenza, e come tale impugnabile soltanto con il regolamento di competenza necessario, la sentenza con cui il giudice di merito, oltre a dichiarare la propria incompetenza (nella specie per ragioni di territorio derogabile) in applicazione della norma dell'art. 4, comma quinto, del d.l. n. 571 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 673 del 1973, abbia anche dichiarato la "revoca" di un provvedimento di sequestro, atteso che tale statuizione non può essere considerata in alcun modo statuizione sul merito, in ragione della stessa essenza della cognizione cautelare, che, per definizione, è strumentale al merito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005

 

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