Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 19291/2006
Determinazione del giudice competente - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Condizioni.
Nel caso di continenza di cause, la competenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., del giudice preventivamente adito sussiste anche quando la causa successivamente proposta sia quella contenente - atteso che la citata norma non assume il dato del maggior valore della causa ad elemento determinativo del giudice competente - , ed è esclusa solo se la causa posteriore esuli "ratione valoris" dai limiti della cognizione del giudice adito preventivamente o rientri nella competenza per materia o funzionale del giudice adito successivamente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19291 del 08/09/2006