Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 15341/2005
Causa iscritta al ruolo posteriormente - Principio del "ne bis in idem" - Conseguenze - Improcedibilità - Cancellazione dal ruolo - Obbligatorietà.
Il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15341 del 21/07/2005