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Avvocato e procuratore – giudizi disciplinari Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 02)

Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Impugnazione davanti al C.N.F. - Provvedimento di assoluzione emesso all'esito - Obbligo di liquidazione delle spese - Sussistenza - Ragioni - Rilevanza della difesa personale dell'incolpato - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091