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Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25258 del 25/08/2023 (Rv.668942 - 01)

Inesatto adempimento del servizio di depurazione - Domanda di restituzione di quota della tariffa del servizio idrico integrato - Azione di ripetizione dell'indebito - Esclusione - Fondamento - Riconducibilità all'art. 1460 c.c. - Conseguenze in ordine alla legittimazione passiva in caso di cessione d'azienda.

Non integra un'azione di ripetizione dell’indebito la domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato che si assume non dovuta in ragione dell'assenza o del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, perché non è fondata sull'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione adempiuta dall'utente, ma è piuttosto riconducibile al rimedio di cui all'art. 1460 c.c. (sia pure esperito in via di azione, anziché di eccezione), con la conseguenza che, in caso di cessione d'azienda, legittimato passivo non è il cedente che ha ricevuto il pagamento, bensì il cessionario succeduto nei rapporti contrattuali di utenza in corso di esecuzione al momento della cessione, in applicazione dell'art. 2558 c.c. e non dell'art. 2560 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25258 del 25/08/2023 (Rv.668942 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2558, Cod_Civ_art_2560