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Conguaglio dei costi – Cass. n. 5492/2023

Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni - in genere - Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi - Diritto al recupero - Condizioni e limiti - Fondamento.

 

In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5492 del 22/02/2023 (Rv. 666927 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339

 

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Cassazione

5492

2023