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art.28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

Codice deontologico forense 

 

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art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.