Skip to main content

Condanna alle spese in favore della parte ammessa al beneficio – Cass. n. 13666/2023

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della parte ammessa al beneficio - Liquidazione in misura superiore rispetto agli importi erogabili dallo Stato in favore della medesima parte - Contestazione di tale quantificazione - Inammissibilità - Fondamento.

 

La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13666 del 18/05/2023 (Rv. 667669 - 01)

 

Corte

Cassazione

13666

2023