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Trasferimento delle funzioni sanitarie ivi previste – Cass. n. 12725/2023

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale Art. 8 del d. lgs. n. 230 del 1999 - Interpretazione - Trasferimento delle funzioni sanitarie ivi previste - Decorrenza.

 

L'art. 8 del d. lgs. n. 230 del 1999 va interpretato nel senso che il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, è avvenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2000, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 112 del 1998, a prescindere da eventuali ritardi nella sua materiale attuazione quanto a risorse umane e materiali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12725 del 10/05/2023 (Rv. 667663 - 01)

 

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Cassazione

12725

2023