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Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti – Cass. n. 9433/2023

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti - Indicazione dei relativi estremi da parte del terzo pignorato - Necessità - Fissazione di un termine da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Omessa integrazione della dichiarazione - Conseguenze.

 

Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l’identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9433 del 05/04/2023 (Rv. 667252 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_550, Cod_Proc_Civ_art_524

 

Corte

Cassazione

9433

2023