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Illegittima compensazione di un credito dell'esecutato con un debito - Cass. n. 10896/2023

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Esecuzione forzata tributaria ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatoria - Illegittima compensazione di un credito dell'esecutato con un debito ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Deducibili con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario - Esclusione - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.

 

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, e dall'altro che l'Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell'esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell'amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell'ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l'originaria sussistenza del credito erariale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10896 del 24/04/2023 (Rv. 667790 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615

 

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Cassazione

10896

2023