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Natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili – Cass. n. 11481/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - Atto presupposto atipico - Impugnazione - Ammissibilità - Atto impositivo tipico - Omessa impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022 (Rv. 664353 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

 

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Cassazione

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2022