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Privilegio speciale – Cass. n. 8121/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Privilegio speciale ex art. 46 TUB - Portata - Fattispecie in tema di accollo del debito - Esclusione.

 

Il privilegio speciale, previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 385 del 1993, spetta contrattualmente ai creditori di finanziamenti a medio e a lungo termine erogati per l'acquisto di beni ed impianti destinati all'esercizio dell'impresa e deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, che però non può consistere nell'atto con cui il creditore ha prestato l'assenso all'accollo del debito da parte di un terzo, perché tale dichiarazione unilaterale è funzionale a trasferire la posizione debitoria ed, eventualmente, a liberare il debitore originario, ma non costituisce un nuovo finanziamento per l'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8121 del 14/03/2022 (Rv. 664359 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273

 

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