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Provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 9691/2022

Famiglia - potestà' dei genitori - Provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale - Pronuncia anche in via non definitiva - Decisione sul reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva disposto la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento del minore in una casa famiglia e la temporanea sospensione di ogni rapporto tra il minore e la madre).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 (Rv. 664370 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336

 

Corte

Cassazione

9691

2022