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Donazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio – Cass. n. 4523/2022

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. - Donazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio - Decorrenza del termine ventennale - Dalla trascrizione degli atti di liberalità - Fondamento.

 

La mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale "dies a quo" del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4523 del 11/02/2022 (Rv. 663831 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0563

 

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Cassazione

4523

2022