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Notificazione eseguita personalmente alla parte costituita nel giudizio – Cass. n. 455/2022

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - Notificazione eseguita personalmente alla parte costituita nel giudizio - Effetti - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Limiti.

 

La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022 (Rv. 663803 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285

 

Corte

Cassazione

455

2022