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Successivo annullamento da parte del giudice amministrativo – Cass. n. 1391/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Appalto pubblico - Aggiudicazione della gara - Successivo annullamento da parte del giudice amministrativo - Controversia risarcitoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni

 

La controversia, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal privato per la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico successivamente annullato dal giudice amministrativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la deduzione non inerisce all'accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione, ma alla colpa della P.A., consistita nell'avere indotto il suddetto privato a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1391 del 18/01/2022 (Rv. 663717 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_041

 

Corte

Cassazione

1391

2022