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264 Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

Art. 264 Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 264 Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.

2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.

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Art. 264 Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea (1)

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.

2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le  «decisioni» deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al «giudice delegato» tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 28 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo la parola: «deliberazioni» è sostituita dalla seguente: «decisioni», e la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice delegato».


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