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Prova civile - Consulenza tecnica di parte

Natura - Mera allegazione difensiva a contenuto tecnico - Configurabilità - Conseguenze - Produzione nel giudizio d'appello dopo la precisazione delle conclusioni - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 259 del 08/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 259 del 08/01/2013

 

La consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.